Incentivi Automatici - Ricerca e Sviluppo
- Scheda Tecnica
INCENTIVI AUTOMATICI
DI NATURA FISCALE PER LA RICERCA E SVILUPPO NELLE IMPRESE
INDUSTRIALI
Legge n. 140/97
Scheda tecnica
Finalità
Favorire gli investimenti
delle imprese industriali in attività di ricerca industriale
e di sviluppo precompetitivo, mediante la concessione di incentivi
automatici di natura fiscale.
Soggetti beneficiari
Imprese industriali (ai sensi
dell’art. 2195, comma 1, del Codice Civile) che risultino
iscritte presso l’INPS – ramo industria – all’atto della sottoscrizione
della dichiarazione/domanda per l’accesso ai benefici.
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale.
Investimenti agevolabili
-
Si tratta, quindi, in
genere sia di attività volte all’acquisizione di conoscenze
che comportano l’adozione di metodologie di analisi, soluzioni
progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici
non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti,
processi produttivi o servizi da trasferire in produzione
alla conclusione delle attività stesse, sia di attività
più direttamente volte a trasferire i risultati derivanti
dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell’attività
produttiva.
- Sono escluse le attività che non
siano direttamente collegabili ad aspetti tecnologici, ma
piuttosto afferiscono a problematiche di tipo organizzativo
e commerciale.
- Per le grandi imprese l’ammissibilità
alle agevolazioni è subordinata al carattere di addizionalità
delle iniziative rispetto all’ordinaria attività di ricerca
e sviluppo.
Spese ammissibili
Intervento agevolato
L’agevolazione consiste in
un "bonus fiscale" fino ad un importo massimo di Lire 1,75
miliardi (pari ad € 903.799,57), da utilizzarsi in una
o più soluzioni e, comunque, entro 5 anni, per il pagamento
delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese
beneficiarie.
- La misura dell’agevolazione
è articolata per dimensione dell’impresa beneficiaria (piccola,
media, grande) e ubicazione dell’unità produttiva, ed è
determinata in percentuale sull’importo delle spese agevolabili:
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Dimensione
dell’impresabeneficiaria
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Ubicazione
dell’unità produttiva
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Zone
art. 87.3a
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Zone
art. 87.3c
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Restante
territorio
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30%
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25%
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20%
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25%
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20%
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15%
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20%
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15%
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10%
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- A decorrere dalle dichiarazioni/domande
riferite al terzo periodo di imposta successivo a quello
di entrata in vigore del Regolamento, sono riconosciute,
dietro richiesta dell’impresa, delle maggiorazioni sulle
agevolazioni, da calcolarsi sugli incrementi dei costi
rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre
periodi di imposta antecedenti l’esercizio cui la dichiarazione
si riferisce ed imputati al conto economico nei medesimi
esercizi.
Procedura di attivazione
- L’impresa, successivamente
all’approvazione del bilancio, presenta la dichiarazione/domanda
presso gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma,
entro il periodo di tempo previsto dallo specifico bando,
utilizzando l’apposito modulo di domanda
.
- l'Istituto di Credito, dopo
aver verificato la regolarità formale delle dichiarazioni/domande
e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione
competente le risultanze di tali accertamenti.
- la Regione competente emette
il relativo decreto di liquidazione.
- L'Istituto di Credito comunica
all’impresa richiedente, entro 20 giorni dalla presentazione
delle istanze, l’emissione del provvedimento di liquidazione.
- L’impresa utilizza la suddetta
comunicazione per pagare, presso il concessionario competente
per territorio della riscossione dei tributi, le imposte
che affluiscono sul suo conto fiscale, incluse quelle dovute
in qualità di sostituto d’imposta.
Cumulabilità
Il "bonus fiscale" previsto
dalla Legge n. 140/97 non è cumulabile con altre agevolazioni
nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.
Riferimenti normativi
- Legge 28.5.1997, n. 140.
- Circolare Ministeriale 10.7.1998,
n. 900290.
- Regolamenti regionali.
Fonte www.mcc.it
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