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    Incentivi Automatici - Leggi n. 341/95 - n. 266/97 - n. 140/97

    Incentivi Automatici - Ricerca e Sviluppo - Scheda Tecnica

    INCENTIVI AUTOMATICI DI NATURA FISCALE PER LA RICERCA E SVILUPPO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI
    Legge n. 140/97

    Scheda tecnica
     

    Finalità

    Favorire gli investimenti delle imprese industriali in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale.

    Soggetti beneficiari

    Imprese industriali (ai sensi dell’art. 2195, comma 1, del Codice Civile) che risultino iscritte presso l’INPS – ramo industria – all’atto della sottoscrizione della dichiarazione/domanda per l’accesso ai benefici.

    Ambito territoriale

    Intero territorio nazionale.

    Investimenti agevolabili

    • Le agevolazioni sono concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimenti.
      • Acquisizione di nuove conoscenze, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti.
      • Concretizzazione delle conoscenze di cui al punto precedente, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

    • Si tratta, quindi, in genere sia di attività volte all’acquisizione di conoscenze che comportano l’adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse, sia di attività più direttamente volte a trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell’attività produttiva.

    • Sono escluse le attività che non siano direttamente collegabili ad aspetti tecnologici, ma piuttosto afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.

    • Per le grandi imprese l’ammissibilità alle agevolazioni è subordinata al carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all’ordinaria attività di ricerca e sviluppo.

    Spese ammissibili

    • Le spese ammissibili sono quelle sostenute nell’esercizio chiuso l’anno solare precedente a quello di presentazione della dichiarazione/domanda ed imputate al relativo conto economico , in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all’art. 2428 del Codice Civile. Dette spese riguardano:
      • costi del personale impiegato;
      • costi per strumentazioni e attrezzature;
      • costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizioni di conoscenze;
      • oneri per spese generali, nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale impiegato.

    Intervento agevolato

    L’agevolazione consiste in un "bonus fiscale" fino ad un importo massimo di Lire 1,75 miliardi (pari ad € 903.799,57), da utilizzarsi in una o più soluzioni e, comunque, entro 5 anni, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

    • La misura dell’agevolazione è articolata per dimensione dell’impresa beneficiaria (piccola, media, grande) e ubicazione dell’unità produttiva, ed è determinata in percentuale sull’importo delle spese agevolabili:

    Dimensione
    dell’impresabeneficiaria

    Ubicazione
    dell’unità produttiva

    Zone
    art. 87.3a

    Zone
    art. 87.3c

    Restante
    territorio

    • Piccola impresa

    30%

    25%

    20%

    • Media impresa

    25%

    20%

    15%

    • Grande impresa

    20%

    15%

    10%

     

    • A decorrere dalle dichiarazioni/domande riferite al terzo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento, sono riconosciute, dietro richiesta dell’impresa, delle maggiorazioni sulle agevolazioni, da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi di imposta antecedenti l’esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico nei medesimi esercizi.

    Procedura di attivazione

    • L’impresa, successivamente all’approvazione del bilancio, presenta la dichiarazione/domanda presso gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Bancaroma, entro il periodo di tempo previsto dallo specifico bando, utilizzando l’apposito modulo di domanda .

    • l'Istituto di Credito, dopo aver verificato la regolarità formale delle dichiarazioni/domande e la disponibilità delle risorse, trasmette alla Regione competente le risultanze di tali accertamenti.

    • la Regione competente emette il relativo decreto di liquidazione.

    • L'Istituto di Credito comunica all’impresa richiedente, entro 20 giorni dalla presentazione delle istanze, l’emissione del provvedimento di liquidazione.

    • L’impresa utilizza la suddetta comunicazione per pagare, presso il concessionario competente per territorio della riscossione dei tributi, le imposte che affluiscono sul suo conto fiscale, incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta.

    Cumulabilità

    Il "bonus fiscale" previsto dalla Legge n. 140/97 non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.

    Riferimenti normativi

    • Legge 28.5.1997, n. 140.
    • Circolare Ministeriale 10.7.1998, n. 900290.
    • Regolamenti regionali.

    Fonte www.mcc.it

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