Art. 6. 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo
il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indìce le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
CFR[L 11.02.1994 n. 109 ART n. 7] CFR[DM 14.06.1994
n. 774 ART n. 10]